Con Decreto n. 13502 del 14/06/2013 l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha adottato il foglio venatorio per la stagione venatoria 2013/2014 e successive.
Ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:
Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 – 09123 Cagliari e deve riconsegnarlo entro il 1° marzo di ogni anno debitamente compilato al Servizio Tutela suindicato.
Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all’indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l’annata venatoria successiva.
In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:
Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni).
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).
Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.
In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.
A chi rivolgersi
Sportelli Anagrafe del Comune di Loiri Porto San Paolo che riceve previo appuntamento da richiedersi al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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