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Cartella Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 Dpr 445/2000)

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rivolte alle pubbliche amministrazioni (Scuole, Università, INPS, ASL, Motorizzazione, Agenzia delle Entrate, ecc.) o a gestori di pubblico servizio (RAI, Enel, Telecom, Abbanoa, Equitalia, ecc.) consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti.

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione rivolta alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio NON deve essere autenticata; se la dichiarazione non viene sottoscritta davanti all’addetto dell’ufficio accettante deve essere accompagnata da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Possono essere autocertificati con una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma: la data e il luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti civili e politici; lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a, stato libero); lo stato di famiglia; l'esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari; l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; il titolo di studio o qualifica professionale; gli esami sostenuti; il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e di qualifica tecnica; l’appartenenza ad ordini professionali; la situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; lo stato di disoccupazione; lo status di pensionato/a e la categoria di pensione; lo status di studente/essa o di casalinga; la qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; la qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato/a contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sotto elencati documenti

  • certificati medici, sanitari, veterinari;
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
  • brevetti e marchi.

 

Chi può autocertificare

DPR 445/2000

Articolo

Chi può autocertificare

A quali condizioni

3 comma 1

Cittadini italiani,

Cittadini Unione Europea,

Persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati con sede legale in Italia o nell'Unione Europea.

Nessuna condizione

3 comma 2

3 comma 3

Cittadini extracomunitari con autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

Solo stati, fatti e qualità certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani o in applicazione di convenzioni internazionali.

3 comma 4

Ogni altra persona fisica o giuridica diversa dalle precedenti.

Deve produrre certificati o attestazioni dello stato estero con traduzione in italiano autenticata dal consolato italiano.

4 comma 1

Chi non sa o non può firmare per impedimenti fisici o giuridici.

La dichiarazione deve essere raccolta da un pubblico ufficiale; non sono in ogni caso consentite dichiarazioni fiscali.

4 comma 2

Chi non può dichiarare per temporanei motivi di salute.

La dichiarazione è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Non sono in ogni caso consentite dichiarazioni fiscali.

5 comma 1

Minorenne o persona soggetta a tutela o curatela.

La dichiarazione è resa dal genitore o dal tutore o dall'interessato assistito dal curatore.

La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte di una pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere dai benefici conseguiti col provvedimento adottato.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida se il destinatario è una Pubblica Amministrazione Estera, in questo caso l’impiegato comunale rilascerà all’utente un certificato in base all’art. 40 del DPR 445/2000, valido solo per l’estero.