È il documento d’identità con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. Qualora richiesto può assolvere anche alla funzione di documento valido ai fini dell’espatrio nei Paesi della Comunità Europea (per i soli cittadini italiani).
Sportelli Anagrafe del Comune di Loiri Porto San Paolo previo appuntamento da chiedersi al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà (in caso di rilascio) la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore (carta identità scaduta, passaporto o certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15);
N.B. La presenza del minore è sempre necessaria.
Al fine di evitare il verificarsi di casi di respingimento presso le frontiere straniere il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.
Per il minore di anni 14 l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
un suo delegato deve recarsi presso il Comune con la documentazione medica attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del richiedente o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del richiedente, per il completamento della procedura. Esclusivamente in questo caso è ammessa la mancata registrazione delle impronte digitali.
Solo ed esclusivamente in caso di urgenza per motivi di viaggio si rilascia la carta di identità cartacea, oltre alla su elencata documentazione, alla richiesta bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne giustifichi l’urgenza e 3 foto tessera (e non 1) recenti, identiche, a colori su sfondo bianco e con il capo scoperto.
I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Può essere richiesto il rinnovo della carta d’identità anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza, con le stesse modalità previste per il rilascio.
N.B. la carta d’identità in corso di validità NON SI RINNOVA a seguito di cambi di residenza o di abitazione.