Art. 32 D.lgs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati ((…)) e il reLa sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:lativo andamento nel tempo; b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:
Ultimanente non sono state condotte indagini sulla soddisfazione degli utenti sui servizi telematici erogati.
Non sono pervenuti ricorsi in giudizio da parte di tolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti del Comune o di propri concessionari di servizi pubblici al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio.
I dati relativi all'anno 2020 verranno inseriti all'inizio dell'esercizio 2021
Allo stato attuale il Comune non ha ancora definito degli standard di qualità dei propri servizi.